Art. 3.
(Rilevanza del valore minimo dell'intervallo di confidenza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi» sono sostituite dalle seguenti: «risulta inferiore al valore minimo dei ricavi determinato sulla base dell'intervallo di confidenza come individuato in sede di applicazione dei singoli studi di settore; tuttavia, in caso di accertamento, al fine di determinare i tributi dovuti si fa riferimento al ricavo puntuale emergente dagli studi stessi».